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PATENTE A CREDITI- ADEMPIMENTI URGENTI PER LAVORARE IN CANTIERE

Circolare del 04/10/2024

 

In seguito alla pubblicazione del DM 18 settembre 2024 n. 132 del Ministero del Lavoro e Politiche sociali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la Circ. 23 settembre 2024 n. 4 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio, la gestione e il conseguimento della patente a crediti.

La  patente a crediti è uno strumento che certifica il livello di conformità alle norme di sicurezza di imprese e professionisti che operano all’interno dei cantieri, si parte con un punteggio di 30 crediti che potranno essere decurtati in caso di infrazioni alle norme di sicurezza ( in allegato la circolare con le infrazioni e relative decurtazioni dei punti), incrementati (fino a 100 crediti) o recuperati sulla base di precise condizioni o iniziative virtuose in materia di sicurezza sul lavoro. Per lavorare in cantiere la patente dovrà avere almeno 15 crediti.

Soggetti destinatari

Con decorrenza dal 1° ottobre 2024, ai sensi dell’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, sono tenuti al possesso della patente le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. L’Ispettorato nel definire il concetto di attività fisica richiama l’esclusione normativa per i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e sul punto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, elenca ingegneri, architetti e geometri. L’indicazione pare escludere tali attività senza valutare l’effettiva e concreta attività svolta nel cantiere.

 

Requisiti

L’Ispettorato riepiloga i requisiti per il rilascio della patente:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;

c) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;

d) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, c. 5 e 6, D.Lgs. n. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La Circolare specifica che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti, ma solo quando gli stessi, per le lett. d), e) e f), siano previsti dalla normativa vigente.

 

In questa prima fase è, comunque, possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare e che per comodità riportiamo in allegato alla email.

Questa modalità potrà essere utilizzata sino alla data del 31 ottobre 2024 ma, sempre entro la stessa data l’operatore dovrà anche presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tale funzione pare delineare una sorta di modalità “emergenziale”, e provvisoria, nel caso in cui vi siano problematiche legate al portale informatico. A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC e sarà indispensabile la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta

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