Il Finanziamento dei Soci tra Normativa e Giurisprudenza
Circolare n. 5 del 03.03.2025
OGGETTO: Il Finanziamento dei Soci tra Normativa e Giurisprudenza
L’articolo analizza il tema dei finanziamenti dei soci, evidenziandone gli aspetti normativi, fiscali e giurisprudenziali, con particolare riferimento alla recente sentenza n. 1923/2025 della Corte di Cassazione.
Tipologie di finanziamento
I soci possono apportare risorse alla società in tre modi principali:
- Finanziamento con obbligo di restituzione, che può essere fruttifero o infruttifero.
- Versamento in conto capitale o a fondo perduto, che non prevede obbligo di rimborso.
- Aumento di capitale sociale, che modifica la quota di partecipazione del socio.
Aspetti normativi
- Le società di capitali possono ricevere finanziamenti dai soci solo se previsto dallo statuto.
- La raccolta di risparmio è ammessa solo tra soci che detengono almeno il 2% del capitale sociale e risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi.
- L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso del finanziamento soci è postergato rispetto agli altri creditori, se concesso in situazioni di crisi.
Regime fiscale
- IVA: il finanziamento oneroso è esente da IVA se erogato da un’impresa commerciale.
- Imposta di registro:
- 3% se erogato da persona fisica è soggetto a registrazione (nel termine di 30 giorni), salvo il caso di scambio di corrispondenza commerciale, dove la registrazione avviene solo in caso d’uso (fra tutte, vedasi Corte di Cassazione, ordinanza n. 24746 del 5 novembre 2020);
- Esente se imputato ad aumento di capitale.
- Imposte dirette:
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- Gli interessi percepiti dal socio sono tassati (26% per i privati, reddito d’impresa per gli imprenditori).
- Gli interessi passivi della società sono deducibili entro certi limiti.
La Sentenza della Cassazione n. 1923/2025
La Cassazione ha stabilito che la restituzione di un finanziamento soci in una fase di crisi aziendale può configurare reato di bancarotta fraudolenta. Due principi chiave emergono:
- Se il finanziamento è avvenuto in un momento di crisi, è assimilabile a un conferimento di capitale, rendendo la sua restituzione un’operazione illecita.
- Se il prestito è stato regolare, il rimborso può comunque violare la par condicio creditorum, configurando bancarotta preferenziale.
Conclusioni
La giurisprudenza sta assumendo un orientamento più rigido, limitando le possibilità di restituzione dei finanziamenti soci in caso di difficoltà aziendali. Di conseguenza, amministratori e soci devono pianificare con attenzione tali operazioni per evitare rischi legali e fiscali.
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IL QUESTITO: il finanziamento socio persona fisica srl è soggetto a tassazione e registrazione
LA RISPOSTA: Sì, il finanziamento di un socio persona fisica a una SRL è soggetto a tassazione e registrazione, ma con modalità diverse a seconda delle caratteristiche del finanziamento.
Tassazione
- Per la società:
- Gli interessi passivi pagati al socio sono deducibili nei limiti dell’art. 96 del TUIR (ossia entro il 30% del ROL – Risultato Operativo Lordo).
- Per il socio persona fisica:
- Se il finanziamento è fruttifero, gli interessi percepiti dal socio sono soggetti a ritenuta d’acconto del 26% (imposta sostitutiva sugli interessi finanziari).
- Se il finanziamento è infruttifero, non ci sono imposte sugli interessi (perché non ci sono interessi).
- Registrazione
- Se il finanziamento è documentato con atto scritto, deve essere registrato e sconta:
- Imposta di registro del 3% se non è soggetto a IVA (es. prestito da un socio persona fisica).
- Imposta di registro fissa di 200 euro se è soggetto a IVA.
- Se il finanziamento è effettuato con scambio di corrispondenza commerciale (es. bonifico con causale “finanziamento infruttifero”), non è obbligatoria la registrazione salvo il caso d’uso (cioè se viene utilizzato in giudizio o in verifiche fiscali).
In sintesi:
✅ Tassazione → Solo sugli interessi, con ritenuta del 26% per il socio.
✅ Registrazione → Obbligatoria con atto scritto (3% o 200€), non necessaria se documentato con corrispondenza commerciale.
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