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Cripto-attività: obblighi dichiarativi e impositivi tra Manovra 2025 e 730

Cripto-attività: obblighi dichiarativi e impositivi tra Manovra 2025 e 730

Circolare n. 1 del 22.01.2025

Con l’introduzione di nuovi obblighi dichiarativi e impositivi, la Legge di Bilancio 2025 e la bozza del Modello 730/2025 offrono, in tema di cripto-attività, strumenti utili per la regolarizzazione e per una gestione più trasparente dei proventi derivanti da questo settore in forte crescita.

La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 rappresenta un passo avanti importante per la regolamentazione fiscale delle cripto-attività in Italia.

Con le novità del 2025 apportate alla disciplina delle cripto-attività, per i contribuenti risulterà fondamentale:

  • monitorare accuratamente le proprie operazioni;
  • conservare documentazione idonea a supportare i valori dichiarati e i costi di acquisto;
  • valutare l’opportunità di aderire al regime di rivalutazione per evitare future contestazioni o imposte più gravose.

Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 24-29 L. 207/2024) modifica l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, elimina la soglia di esenzione e prevede novità per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze.

 

Obblighi dichiarativi: cosa deve fare il contribuente?

Il 14 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del Modello 730/2025 che è in linea con le previsioni del Decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024). Tra le novità di quest’anno sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Nel dettaglio, dal 2025, i contribuenti non titolari di partita IVA possono dichiarare nel Modello in oggetto anche i proventi finanziari da cripto-attività tramite il nuovo quadro T.

Quanto al monitoraggio fiscale, si ricorda che i contribuenti sono tenuti a dichiarare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute e i redditi derivanti da esse. L’omessa dichiarazione delle cripto-attività detenute può comportare sanzioni amministrative significative, in linea con quanto previsto per gli altri investimenti esteri o attività finanziarie detenute all’estero.

Le plusvalenze:

  • devono essere calcolate e indicate nell’apposito quadro dedicato ai redditi diversi di natura finanziaria;
  • sono determinate come la differenza tra il corrispettivo percepito (in valuta fiat o in altra cripto-attività valutata in euro al momento della transazione), e il costo o il valore di acquisto della cripto-attività.

Se il contribuente non è in grado di documentare il costo di acquisto, si presume che il valore iniziale sia pari a zero, con conseguente tassazione dell’intero importo percepito.

Regime opzionale di rivalutazione più agevole per i contribuenti

Per favorire l’emersione dei patrimoni in cripto-attività, è previsto un regime opzionale di rivalutazione del valore delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2025, con il pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata pari al 14% sul valore risultante da una perizia giurata.

Non sono soggette all’imposta le transazioni tra cripto-attività che non generano plusvalenze realizzabili in valuta fiat. Le donazioni e i trasferimenti tra soggetti non generano eventi tassabili, a meno che non siano effettuati a titolo oneroso.

Il regime opzionale di rivalutazione consente ai contribuenti di:

  • sottoporre le cripto-attività a una perizia giurata di stima al 1° gennaio 2025;
  • pagare un’imposta sostitutiva del 14% sul valore rivalutato, rendendo così fiscalmente rilevante un nuovo valore di acquisto ai fini del calcolo delle plusvalenze future.

Sanzioni per omessa dichiarazione

La mancata dichiarazione delle cripto-attività detenute, soprattutto se localizzate su exchange esteri, comporta sanzioni amministrative che vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato, con un incremento dal 6% al 30% in caso di detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata.

 

Per qualsiasi chiarimento potete contattarci ai seguenti recapiti:

Tel. 0697858421 – Mail amministrazione@taxlegalstudio.com

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